La dichiarazione trimestrale chiede tre cose: quali mezzi, quanto gasolio, quanti chilometri. Sembra poco, ma ogni riga deve poter essere dimostrata anni dopo, perché l'Agenzia controlla quando il credito è già stato usato.
I mezzi: targhe, massa, classe Euro, titolo
Serve l'elenco delle targhe ammesse, e per ciascuna tre dati che si leggono dalla carta di circolazione: la massa massima complessiva, che deve essere pari o superiore a 7,5 tonnellate, la classe ambientale, che deve essere Euro 5 o superiore, e l'intestazione.
La massa sta nel campo F.2, la classe nel campo V.9. Non si deducono dall'anno di immatricolazione, e un filtro antiparticolato installato dopo non cambia la classe di omologazione.
Se il mezzo non è di proprietà serve il titolo che ne dà la disponibilità esclusiva: leasing, patto di riservato dominio, usufrutto, noleggio senza conducente, comodato fra imprese iscritte all'Albo. Il contratto deve essere scritto, e alla prima dichiarazione si allegano copia dei certificati di immatricolazione e dei contratti. Sublocazione e subcomodato non danno diritto al beneficio.
Fonte: art. 24-ter comma 2 del Testo Unico Accise; art. 3 commi 6 e 7 del DPR 277/2000; circolare ADM 4/D del 23 febbraio 2016.
Il gasolio: quali documenti valgono
Vale una cosa sola: la fattura del fornitore con la targa del veicolo rifornito. La scheda carburante è abrogata dal 2018 e gli scontrini non bastano. Per i rifornimenti sugli impianti stradali la fattura è elettronica, e la targa deve stare nel file che passa dal Sistema di Interscambio, non solo sul PDF di cortesia.
Le fatture riepilogative delle carte carburante vanno bene, anche con l'allegato dei prelievi, purché riportino la data di ogni singolo rifornimento. Non è un dettaglio burocratico: dal 2026 la data decide l'aliquota, perché l'accisa è cambiata più volte dentro lo stesso trimestre. Conta la data in cui il gasolio è stato messo nel serbatoio, non quella in cui è stata emessa la fattura.
Due categorie da tenere fuori fin dall'inizio, non da togliere dopo: i rifornimenti fatti all'estero, che non hanno pagato l'accisa italiana, e le fatture senza targa, che non si possono sanare in nessun modo.
Fonte: art. 3 comma 3 del DPR 277/2000; art. 1 comma 926 della legge 205/2017; nota ADM 64837/RU del 7 giugno 2018; nota ADM 45963/RU del 2012.
Se il gasolio esce dalla tua cisterna
Chi ha un deposito aziendale non ha una fattura per targa: ha le fatture di acquisto del prodotto e il documento di accompagnamento elettronico, l'e-DAS, che certifica quando il gasolio è arrivato all'impianto. Da lì i litri erogati vanno ripartiti fra i mezzi ammessi.
Il deposito va dichiarato nel modello, con la capacità dei serbatoi e gli estremi delle autorizzazioni; sopra i 5 metri cubi serve il codice ditta assegnato dall'ufficio. Chi rifornisce dallo stesso impianto anche mezzi non ammessi deve dichiararlo ed elencarli.
La data che conta resta quella del rifornimento al veicolo. Se una partita di gasolio è arrivata quando l'accisa era diversa da quella del periodo in cui viene erogata, l'e-DAS serve proprio a dimostrarlo: nelle note trimestrali del 2026 esiste un quadro apposta per le giacenze.
Fonte: art. 3 commi 2 e 4 del DPR 277/2000; art. 25 del Testo Unico Accise; informativa ADM prot. 353642 del 24 giugno 2026.
I consumi: litri per periodo e chilometri
Per ogni targa servono i litri, separati per periodo di aliquota, e i chilometri percorsi nel trimestre. I chilometri sono la differenza fra la lettura del contachilometri a fine periodo e quella a inizio periodo, e la contabilizzazione va conservata: sono il dato che dimostra il rispetto del limite di un litro di gasolio per chilometro, oltre il quale l'eccedenza non viene rimborsata.
Se il mezzo ha attrezzature alimentate dal serbatoio, come un gruppo frigo o una betoniera, quel gasolio rientra nel beneficio e nel modello c'è la colonna dedicata ai mezzi speciali.
Fonte: art. 24-ter comma 4 del Testo Unico Accise; direttiva ADM 74668/RU del 12 marzo 2020; nota ADM 45963/RU del 2012.
Chi firma e da dove si invia
La dichiarazione la sottoscrive il titolare o il rappresentante legale, e vale come dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà: chi la firma risponde di quello che c'è scritto. Si compila con il software che l'Agenzia pubblica ogni trimestre, aggiornato ai quadri e alle aliquote di quel periodo, e che gira su Java 8.
Fino al 30 settembre 2026 si poteva scegliere fra Servizio Telematico Doganale, PEC e, in via residuale, cartaceo con il file su supporto informatico. Dal 1° ottobre 2026, per il credito da usare in compensazione, resta solo il canale telematico. Per il rimborso in denaro le modalità restano quelle di prima.
L'abilitazione al servizio telematico si chiede compilando l'istanza di adesione online, stampandola e consegnandola firmata a un ufficio doganale abilitato entro trenta giorni, con un documento d'identità. L'Agenzia non dichiara un tempo medio di rilascio: è il motivo per cui conviene muoversi prima della finestra, non durante.
Fonte: art. 3 comma 1 del DPR 277/2000; artt. 47 e 48 del DPR 445/2000; art. 24-ter commi 5 e 6 del Testo Unico Accise; circolare ADM 11/2025.
Cosa conservare, e per quanto
Nella dichiarazione c'è l'impegno a esibire i documenti giustificativi su richiesta dell'ufficio. Il silenzio-assenso che fa nascere il credito non impedisce i controlli successivi, e l'ufficio può annullare con provvedimento motivato un assenso formatosi in modo illegittimo.
Quindi vanno tenuti, per ogni trimestre presentato: le fatture del gasolio con le targhe, gli e-DAS in caso di deposito, i contratti dei mezzi non di proprietà, le carte di circolazione e la contabilizzazione dei chilometri. Sono gli stessi documenti che servono a compilare: il lavoro vero è tenerli in ordine mentre il trimestre passa, non recuperarli quando arriva la richiesta.
Fonte: art. 3 comma 5 e art. 4 comma 2 del DPR 277/2000; artt. 71, 75 e 76 del DPR 445/2000.
Il calcolatore ti dice quanto ti spetta adesso e quali trimestri arretrati sono ancora recuperabili, con la loro scadenza. Nessuna registrazione.